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Bonus vacanze fino al 31 dicembre 2021 con il Milleproroghe

4' di lettura 23/02/2021 - Il bonus vacanze 2021 verrà esteso fino al 31 dicembre. Il governo Draghi lo vuole prorogare e ci dovrebbero essere sei mesi in più di tempo per poter usufruire degli incentivi messi in campo dal precedente Esecutivo durante l'emergenza coronavirus per sostenere il settore del turismo

Per fornire un maggiore sostegno al comparto turistico, fra i più colpiti economicamente dal Covid-19, il Governo ha ipotizzato di estendere il bonus vacanze, superando così la "data di scadenza" della misura in precedenza fissata al 30 giugno 2021 con il decreto ristori.
Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento a firma Bonomo (Pd) al decreto Milleproroghe che sposta la scadenza per godere del bonus al 31 dicembre di quest'anno.

COME FUNZIONA
Il bonus vacanze consiste in un voucher fino a 500 euro per le famiglie con un reddito medio-basso che hanno intenzione di trascorrere un periodo di riposo presso le strutture ricettive italiane.
Il contributo andrà a quei nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.
Lo sgravio è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare ed è rapportato al numero di componenti del nucleo familiare, quindi:
500 euro per nucleo composto da tre o più persone,
300 euro per nuclei da due persone,
150 euro per quelli composti da una persona.

Il bonus è fruibile nella misura dell’80% della spesa, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore.
Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Lo sconto applicato come bonus vacanze sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche ad istituti di credito.
Ai fini del riconoscimento del credito:
le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva;
il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Come richiedere il bonus vacanze
Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale.
Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica).
Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’ISEE.
Sarà necessario installare sul proprio cellulare l’app IO.
Verificati i requisiti, l’app confermerà l’attivazione del bonus vacanze e il richiedente riceverà, a conferma, il codice univoco e il Qr-code spendibile nelle strutture aderenti.
Oltre al codice, il bonus visualizzato nell’app include anche il riepilogo dei seguenti dati: l’importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuita l'agevolazione e il periodo entro cui è possibile utilizzarla.
Una volta ricevuto il contributo ed effettuata la prenotazione, basterà esibire il bonus stesso all’albergatore via smartphone, quando si dovrà pagare il soggiorno direttamente presso le strutture dove si trascorreranno le vacanze.
A perfezionamento della fruizione, l’operatore turistico emetterà fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale intestati al componente del nucleo familiare che fruisce dello sconto. Queste ultime non dovranno far altro che far sapere a chi prenota per le vacanze che si aderisce all’iniziativa.
Lo sconto applicato all'ospite in possesso del bonus vacanze sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito.
Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.
L'Agenzia delle Entrate fissa anche le modalità per la cessione di tale credito d’imposta a soggetti terzi, tra i quali anche banche e intermediari finanziari: a tal fine, viene prevista un’apposita procedura onilne sul sito dell’Agenzia, mediante la quale l’operatore turistico potrà comunicare la cessione totale o parziale del suo credito d’imposta.






Questo è un articolo pubblicato il 23-02-2021 alle 15:52 sul giornale del 24 febbraio 2021 - 232 letture

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