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comunicato stampa
Terremoto e agevolazioni sulle ritenute, Bisonni: "Sbagliato come requisito il domicilio fiscale della ditta"

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da Sandro Bisonni
Europa Verde


Sandro Bisonni
Il decreto sul terremoto n. 189 del 17 ottobre 2016 è stato convertito dalla legge 229/2016 di dicembre 2016; però in questo passaggio all'art. 48 si è inserito il comma 1 bis, che prima non c'era, che prevede la possibilità di ottenere, per i terremotati, la sospensione delle ritenute alla fonte da parte di sostituti d'imposta fiscalmente domiciliati nei Comuni del cratere.

Questo a dire del Consigliere regionale Sandro Bisonni è un errore in quanto si creano delle situazioni paradossali: “Il legislatore individua la possibilità, per i terremotati, di accedere ad un beneficio mediante la domiciliazione del sostituto d'imposta. Ma cosa succede se ad esempio un abitante di Ussita lavora in Banca Marche? Ebbene non ha diritto a nessun beneficio in quanto Banca Marche è domiciliata a Roma, ossia fuori dal cratere. Ovviamente questo ragionamento si estende a qualsiasi altra ditta che abbia il domicilio fiscale fuori dal cratere, pensiamo ad esempio ai lavoratori delle cartiere Miliani, a quelli della grande distribuzione, ecc.”

Il consigliere Sandro Bisonni poi conclude: “E' ovvio quindi che si è commesso un errore individuando nel domicilio fiscale della ditta il requisito per il diritto al beneficio del cittadino terremotato quando invece si doveva fare diversamente ad esempio considerando il domicilio del cittadino o la sede operativa del soggetto giuridico. Per tale motivo ho già presentato una mozione che impegna il Governo regionale ad agire presso il Governo nazionale affinché modifichi al più presto la Legge 229/2016 per porre rimedio a quella che appare come una evidente ingiustizia.”



Sandro Bisonni