x

SEI IN > VIVERE FERMO > POLITICA

comunicato stampa
Piano Casa: procedimento a salvaguardia del patrimonio edilizio rurale del territorio

3' di lettura
623
da Comune di Fermo
www.fermo.net

Piano casa

La Giunta Comunale ha deliberato in merito all’applicazione dell’articolo 2 della legge regionale sul Piano Casa che, ricordiamo, ha come oggetto “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”.

L’articolo in questione stabilisce che è consentita la demolizione e la ricostruzione degli edifici residenziali, che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della volumetria esistente “con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895”.

Nel corso dell’istruttoria di alcune pratiche edilizie presentate in Comune ed aventi per oggetto proprio interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi del suddetto articolo 2 si sono evidenziate problematiche derivanti dall’individuazione certa degli edifici nella cartografia IGM 1892/1895. Tale vecchia cartografia è stata redatta in scala 1.50.000. Sovrapponendola alle planimetrie catastali e del Piano Regolatore vigente, redatte invece in scala 1.2000, non è facile stabilire con precisione se gli edifici presenti nella stessa siano i medesimi oggetto delle richieste di permesso di costruire in base alla legge sul Piano Casa.

In ordine a tale problematica, segnalata alla Regione, la Giunta Comunale ha precisato le modalità di applicazione del suddetto art. 2 al fine di assumere un indirizzo certo e univoco nella trattazione delle pratiche edilizie in questione. Pertanto all’atto della presentazione dell’istanza di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione degli edifici interessati, il progettista dovrà allegare al progetto un elaborato tecnico-grafico di sovrapposizione tra l’attuale cartografia catastale e la carta IGM 1892/1895, da cui si evidenzi la coincidenza o meno dell’ubicazione catastale attuale dell’edificio rispetto all’ubicazione IGM 1892/1895.

Qualora non via sia coincidenza si potrà procedere con gli interventi di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento; in caso contrario, se le due rappresentazioni grafiche si sovrappongono in tutto o in parte e se esistono fondati motivi per ritenere che l’attuale edificio non sia quello rappresentato nella carta IGM 1892/1895, il tecnico progettista dovrà fornire una perizia giurata da cui si evinca chiaramente, anche attraverso studi e ricerche d’archivio e sondaggi condotti con i metodi dello scavo archeologico, che l’edificio attualmente presente e rappresentato nella mappa catastale ha subito nel tempo variazioni di ubicazione tali da far ritenere che esso non sia più o non sia mai stato quello rappresentato nella carta IGM 1892/1895. In ogni caso le ricostruzioni previste dall’art. 2 della L. R. 22/2009, dovranno avvenire nel rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche edilizie storiche.

“Si tratta di una precisazione normativa necessaria e importante” ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica, Paolo Rossi “con la quale abbiamo inteso salvaguardare il più possibile il patrimonio edilizio rurale del nostro territorio. Il fatto di chiedere una perizia tecnico storica giurata nei casi dubbi va proprio nella direzione di garantire che l’edificio in questione sia o meno effettivamente contemplato nelle vecchie cartografie. Nel qual caso la legge sul Piano Casa risulta inapplicabile.”



Piano casa