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comunicato stampa
Polveri sottili, ordinanza

5' di lettura
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da Saturnino Di Ruscio
sindaco di Fermo

polveri sottili

Di seguito riportiamo l'ordinanza emessa dal Sindaco Di Ruscio in merito alla questione delle polveri sottili.


In linea con le direttive fornite dalla Regione Marche in materia di riduzione della concentrazione delle polveri sottili il Sindaco ha emesso la seguente ordinanza.

Ord.n. 9


I L S I N D A C O



PREMESSO che :
- La normativa europea, Direttiva 2008/50/CE e quella nazionale, D.Lgs. 155/2010 sulla qualità dell’aria ambiente stabiliscono: un limite nella concentrazione delle polveri sottili PM10, totale nelle 24 ore, di 50ug/m3; un massimo consentito di 35 sforamenti all’anno per ciascuna stazione di monitoraggio; un limite, nella media annuale delle concentrazioni giornaliere del PM10, di 40 ug/m3;
- Il Piano di Azione, approvato con DACR 52/2007, stabilisce le misure contingenti da adottare in caso di rischio di superamento dei valori limite di concentrazione inquinanti in atmosfera o di superamento delle soglie di allarme, individua le autorità competenti all’adozione di tali misure (Sindaci, Presidenti delle Province, Presidente della Giunta Regionale) e definisce le condizioni per la competenza delle une o delle altre autorità;
- Il territorio regionale è stato suddiviso, con la suddetta DACR 52/2007, in due fasce: fascia A (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli, con le altre principali aree urbanizzate), in cui è concreto il rischio di superamento; fascia B (il resto del territorio regionale il quale, per conformazione orografica e minore pressione antropica, non viene considerato a rischio di superamento dei valori limite);
- Sul territorio regionale esistono una rete di monitoraggio regionale, i cui rilevamenti sono riferiti alla UE nell’ambito della direttiva 2008/50/CE, e una rete di monitoraggio locale;
- Nel corso del 2010, in diverse stazioni urbane da traffico già si sono registrati più di 35 superamenti giornalieri e in alcuni casi è stato superato anche il limite della media annuale;
- Anche quest’anno si è dovuto, purtroppo, costatare come la combinazione degli inquinanti atmosferici naturali, di quelli provenienti dalle emissioni transregionali che pervengono nel territorio delle Marche, di quelli emessi nel territorio regionale e delle condizioni atmosferiche in alcuni periodi dell’anno, abbia comportato i suddetti superamenti dei limiti ammissibili e come pertanto si sia verificata la condizione di rischio almeno per i primi mesi dell’anno venturo per le emissioni di polveri sottili PM10;
ATTESA dunque la necessità di adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n, 1755 del 06/12/2010 avente ad oggetto: Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell’aria ambiente – Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di zona A;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 599 del 21 dicembre 2010 con la quale è stata individuata nelle vie: Lungomare Fermano, Alberti, Macchiavelli, O. Adami, De Gasperi Casalegno e Nenni la porzione del territorio comunale dove trovano applicazione gli impegni assunti con l’Accordo di Programma sopra detto;
CONSIDERATO che tale accordo impegna le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di traffico da modulare nel periodo gennaio marzo 2011, con eventuale possibilità di proroga sino al 30 aprile 2011, onde contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto leg.vo 285 del 30 aprile 1992

O R D I N A

Il divieto transito nelle vie Lungomare Fermano, Alberti, Macchiavelli, Ottavio Adami, De Gasperi, Casalegno e Nenni alle seguenti categorie di veicoli:

-autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
-veicoli commerciali leggeri pari o minori a 3.5 T. diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
-veicoli commerciali pesanti superiori a 3,5 T e pari o minori a 7,5 T di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
-veicoli commerciali pesanti superiori a 7,5 T e pari o inferiori a 14 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 14 T e pari o inferiori a 32 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
-veicoli commerciali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro e Euro 1 con o senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato
-trattori stradali pesanti superiori a 14 T e pari o superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
-trattori stradali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro,Euro 1 senza e con filtro antiparticolato
-trattori stradali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato
-bus urbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato eslcuso T.P.L. e scuolabus
-bus extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
-motocicli 2 tempi pre Euro
-ciclomotori pre Euro.

I divieti sopra indicati avranno valore dal 31 gennaio al 31 marzo 2011 nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 12.00 e tra le 14.30 e le 18.00 dei giorni da lunedì a venerdì.

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

-taxi e veicoli NCC fino a 9 posti
-veicoli di soccorso e delle Forze di Polizia
-veicoli delle Forze Armate
-veicoli dei servizi tecnici degli Enti Locali e delle Aziende che erogano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica,telefoni, igiene urbana ecc.ecc.)
-veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero, previa adeguata documentazione
-veicoli per il trasporto dei disabili
-mezzi agricoli e macchine operatrici in uso nei cantieri, nelle zone agricole o di verde pubblico e privato ricompresi nelle zone vietate
-manifestazioni sportive di auto d’epoca.

Tutti gli Organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale cureranno il rispetto della presente Ordinanza che verrà portata a conoscenza del pubblico mediante la installazione della prescritta segnaletica.



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